La manovrabilità delle imposte: IRAP
Ancora il 4 novembre 2015 in Consiglio regionale un intervento dell’opposizione e uno del Presidente rilevavano l’opportunità di negoziare con lo Stato l’estensione delle competenze regionali in materia di manovrabilità delle imposte.
In questo ambito, l’operazione più semplice e rapida da compiere è sull’IRAP, che dispone già di un ampia base legislativa e varie esperienze già in corso. Avremo forse in futuro occasione di indicare gli aspetti che riguardano altre imposte.
La Regione Valle d’Aosta ha introdotto la manovrabilità dell’IRAP sulle nuove imprese con l’art. 2 della legge regionale 13 dicembre 2011 n. 30, prevedendo tuttavia una riduzione dell’aliquota limitata allo 0,92% per il primo anno e dello 0,46% per i tre anni successivi. Tale limitata riduzione ha indotto nell’opinione comune l’errata idea che la Regione potesse esercitare la propria potestà in materia di manovrabilità IRAP entro la soglia dell’1%, che invece può giungere sino all’azzeramento, al pari delle altre Regioni ordinarie e speciali.
In questa nota ripercorriamo sommariamente alcuni riferimenti normativi relativi alla manovrabilità dell’IRAP e poi richiamiamo due casi applicativi, di una Regione a Statuto ordinario e di una Provincia autonoma, di azzeramento dell’imposta.
- La manovrabilità dell’IRAP nelle Regioni a Statuto ordinario
Per le Regioni a statuto ordinario la base giuridica si trova nel D.Lgs 6 maggio 2011, n. 68.
Art. 5 Riduzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive
- A decorrere dall’anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, puo’ ridurre le aliquote dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell’aliquota di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all’articolo 15.
- Non puo’ essere disposta la riduzione dell’IRAP se la maggiorazione di cui all’articolo 6, comma 1, e’ superiore a 0,5 punti percentuali.
- Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche’ le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.
- La manovrabilità dell’IRAP nelle Regioni a Statuto speciale
L’applicabilità di questa norma per le Regioni a Statuto speciale segue il principio espresso dalla legge cost. n.3 del 2001, che reca al comma 1 dell’art. 10:
Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Infatti il D.Lgs n.68/2011 che prevede la facoltà per le Regioni a Statuto ordinario di azzerare l’IRAP costituisce uno dei decreti attuativi della legge n.42/2009, che a sua volta costituisce attuazione dell’art. 119 della Costituzione, come riformato nel 2001.
L’estensione alle Regioni a Statuto speciale dell’applicazione dell’art. 5 del D.Lgs n.68/2011 non è stato lineare ma è avvenuto. Si è espressa al riguardo la Corte Costituzionale con la sentenza 357/2010 riguardo alla Provincia di Bolzano, e lo stesso Governo ha recentemente rinunciato a un ricorso contro la legge finanziaria della Regione Sardegna (art. 2 l.r. 23 maggio 2013, n. 12) che riduceva del 70% l’IRAP per diverse categorie di soggetti pubblici e privati. Tuttavia nel metodo sembra prevalere l’adozione di una norma di attuazione, come è avvenuto appunto con la Regione Sardegna con l’art.1 c. 514 della legge n.147/2013 (legge finanziaria per il 2014).
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014)
Art.1 comma 514.
L’articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e’ sostituito dal seguente: «Art. 10. — La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell’Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d’imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale; b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle».
La preoccupazione del Governo è stata da un lato per la concorrenza territoriale delle più ricche autonomie speciali rispetto alle ordinarie, e dall’altro un uso irrazionale della potestà, per esempio esercitata a favore della riduzione delle aliquote IRAP per gli enti pubblici o per le società partecipate.
A oggi numerose Regioni a Statuto ordinario (Lombardia, Puglia, toscana, Emilia-Romagna, Veneto ecc.) e speciale (le due province di Trento e Bolzano, Sardegna, Friuli Venezia Giulia) manovrano le aliquote IRAP, anche fino ad azzerarle, come nel caso di nuove imprese, imprese innovative o settori particolari (ONLUS ecc.).
La stessa Regione Valle d’Aosta ha introdotto la manovrabilità dell’IRAP sulle nuove imprese con l’art. 2 della legge regionale 13 dicembre 2011 n. 30, prevedendo tuttavia una riduzione dell’aliquota limitata allo 0,92% per il primo anno e dello 0,46% per i tre anni successivi. Tale limitata riduzione ha indotto nell’opinione comune l’errata idea che la Regione potesse esercitare la propria potestà in materia di manovrabilità IRAP entro la soglia dell’1%, che invece può giungere sino all’azzeramento, al pari delle altre Regioni ordinarie e speciali.
3. I casi della Lombardia e della Provincia autonoma di Bolzano
Le tabelle che seguono riguardano le aliquote RAP in Regione Lombardia e in Provincia di Bolzano.
Sono per esempio da notare sull’estensione della potestà in materia di manovrabilità, l’azzeramento dell’IRAP per le nuove imprese in Provincia di Bolzano e delle start-up innovative in Regione Lombardia, e – sempre in Lombardia – l’aumento/diminuzione di un punto dell’aliquota per gli esercizi commerciali che detengono/non detengono slot-machine.
REGIONE LOMBARDIA – MANOVRABILITA’ ALIQUOTE IRAP
REGIME E SOGGETTI INTERESSATI | ALIQUOTA | ENTRATA IN VIGORE | TERMINE | NORMA |
Aliquota ordinaria | 3,90 | – | – | Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97 |
Agevolazione per le imprese costituite dopo l’entrata in vigore della L. R. 5/5/04 n. 11 nei piccoli comuni individuati dai provvedimenti attuativi nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative | 2,98 | periodo d’imposta di inizio attività | 4 periodi d’imposta. L’agevolazione è riconosciuta per ulteriori 3 periodi d’imposta alle imprese composte da giovani o donne con i requisiti previsti dal comma 2 della legge regionale n. 11 del 2004 | Art. 9, co. 2, 4 e 5, L.R. 5/5/04 n. 11 |
Agevolazione per le scuole dell’infanzia autonome di cui all’art. 7-ter, della legge regionale n. 19 del 2007 | 2,98 | periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 | A regime | Art. 1, co. 2, lett. g), L.R. 28/12/07 n. 35 |
Agevolazione per gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce l’agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 8/2013, nei locali in cui si svolge l’attività. | 2,98 | 1/1/2014 | 31/12/2018 | Art. 4, commi 5, 6 e 8, L.R.21/10/13, n.8 |
Maggiorazione di aliquota per gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco individuati dall’articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 8/2013 | 4,82 | 1/1/2014 | 31/12/2018 | Art. 4, commi 7 e 8, L.R.21/10/13, n.8 |
Esenzione per le ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 | esenti | 1/1/2002 | A regime | Art. 1 co. 7 e 8, L.R.18/12/01 n. 27 come confermato dall’art. 77, co. 1 e co. 2, L. R. 14/07/03 n. 10 |
Esenzione, per l’anno 2014, a favore delle imprese start up innovative, come definite dall’articolo 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, iscritte nel corso dell’anno 2013 nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese | esenti | periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 | Anno d’imposta 2014 | Art. 77, co. 6-quater e 6-quinquies, L.R. 14/7/2003, n. 10 |
Credito d’imposta ai fini IRAP a favore delle fondazioni no profit ed enti ecclesiastici accreditati ai sensi della L.R. 30/12/09 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali che riunisce le disposizioni legislative in materia di sanità, compresa la L.R. 11 luglio 1997, n. 31) che svolgono attività sanitaria o socio sanitaria fino a concorrenza dell’importo corrispondente all’aliquota dell’1% | – | periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2006 | A regime | Art. 1 co. 1, L.R.27/12/06 n. 31 |
Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori | 4,20 | – | – | Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 |
Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono dell’agevolazione di cui al codice A1 | 3,28 | – | A regime | Art. 9, co. 2, 4 e 5, L.R. 5/5/04 n. 11. Art. 16, co. 1 – bis, lett. a) D.Lgs. n. 446/97 |
Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 | 5,57 | – | A regime | Art. 76, L.R.14/07/03, n. 10. Art. 16, co. 1-bis lett. b), D.Lgs. n. 446/97 |
Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 | 6,82 | – | A regime | Art. 76, L.R.14/07/03, n. 10. Art. 16, co. 1-bis lett. c), D.Lgs. n. 446/97 |
Aliquota ridotta per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 601/73 | 1,90 | – | – | Art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 446/97 |
Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici | 8,50 | – | – | Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97 |
Esenzione per le Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) | esenti | periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 | A regime | Art. 1, co. 2, lett. f), L.R. 28/12/07 n. 35 |
Azzeramento dell’aliquota IRAP applicata alle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER) ai sensi di quanto disposto all’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011. La riduzione opera nei limiti di quanto previsto dal diritto comunitario per le attività svolte in regime di concorrenza di mercato. | – | periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 | Art. 77, 6 sexsies e septies, l.r. 10/2003 |
Le agevolazioni sono riconosciute compatibilmente con le disposizioni comunitarie. Per la modulistica prevista per regimi de minimis consultare la sezione normativa del Portale dei Tributi.
L’IRAP, per la Regione Lombardia, non è dovuta o non è rimborsabile se i relativi importi non superano Euro 25,82.
Rif. Normativi:
- d.lgs. 446/1997;
• art.4 della legge 12/2000;
• l.r. 14 luglio 2003, n. 10;
• art. 1, comma 50 e art. 1, comma 226 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
• d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. con mod, l. 15 luglio 2011, n.111.
PROVINCIA DI BOLZANO – MANOVRABILITA’ ALIQUOTE IRAP
soggetti passivi interessati |
2013 | 2014 | 2015 | normativa di riferimento
|
aliquota ordinaria | 2,98 | 2,78 | 2,68 | art. 21/bis l.p. 11 agosto 1998 n. 9
delibera della Giunta Provinciale n. 29/2015 |
settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi | 1,9 | 1,9 | 1,9 | art. 45, co. 1, D. Lgs. 446/1997 |
società di capitali ed enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori | 4,2 | 4,2 | 4,2 | art. 16, co. 1 bis, lett. a), D. Lgs. 446/1997 |
banche ed altri enti e società finanziari | 4,65 | 4,65 | 4,65 | art. 16, co. 1 bis, lett. b), D. Lgs. 446/1997 |
imprese di assicurazione | 5,9 | 5,9 | 5,9 | art. 16, co. 1 bis, lett. c), D. Lgs. 446/1997 |
amministrazioni pubbliche | 8,5 | 8,5 | 8,5 | art. 16, co. 2, D. Lgs. 446/1997 |
esenzione di 5 anni per le nuove iniziative produttive (intraprese a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2015) | 0 | 0 | 0 | art. 21/bis l.p. 11 agosto 1998 n. 9
delibera della Giunta Provinciale n. 1644/2013 |
soggetti che aumentano il valore della produzione di almeno 5% e il numero dei dipendenti di almeno 10% rispetto al triennio precedente | 2,5 | 2,4 | 2,68
(aliquota ordinaria) |
art. 21/bis l.p. 11 agosto 1998 n. 9 |
soggetti che hanno l’unità produttiva esclusivamente nelle zone a struttura debole ai sensi dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 27 luglio 2009, n. 1958 | 2,5 | 2,4 | 2,68
(aliquota ordinaria ) |
art. 21/bis l.p. 11 agosto 1998 n. 9 |